{"id":69,"date":"2020-11-06T16:15:19","date_gmt":"2020-11-06T15:15:19","guid":{"rendered":"http:\/\/author"},"modified":"2026-03-04T16:23:59","modified_gmt":"2026-03-04T15:23:59","slug":"decreto-legge-21-ottobre-2020-n-130-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-modifica-agli-articoli-131-bis-e-58-del-codice-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anolfsardegnaodv.it\/index.php\/2020\/11\/06\/decreto-legge-21-ottobre-2020-n-130-disposizioni-urgenti-in-materia-di-immigrazione-protezione-internazionale-e-complementare-modifica-agli-articoli-131-bis-e-58-del-codice-penale\/","title":{"rendered":"\u201cDecreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 58 del codice penale\u201d"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"464\" src=\"https:\/\/anolfsardegnaodv.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/decreto_legge_21_ottobre2020-1024x464.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-167\" srcset=\"https:\/\/anolfsardegnaodv.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/decreto_legge_21_ottobre2020-1024x464.gif 1024w, https:\/\/anolfsardegnaodv.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/decreto_legge_21_ottobre2020-300x136.gif 300w, https:\/\/anolfsardegnaodv.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/decreto_legge_21_ottobre2020-768x348.gif 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>\u00c8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il<\/strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/web.archive.org\/web\/20241103010553\/https:\/\/www.anolfsardegna.it\/wpansa\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/decreto-legge-21-ottobre-2020-n-1301-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Decreto-legge21 ottobre 2020, n. 130<\/strong><\/a><strong>&nbsp;<\/strong>&nbsp;\u201cDisposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonch\u00e9 misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u2019utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u00e0 personale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento&nbsp;<strong>apporta modifiche alla disciplina vigente<\/strong>&nbsp;e riportiamo di seguito una sintesi delle principali novit\u00e0 introdotte dal nuovo decreto, il quale passa ora alle Camere per la conversione in legge.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ampliamento delle ipotesi di divieto di espulsione e il nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.<\/li>\n\n\n\n<li>Nuove regole sull\u2019iscrizione anagrafica.<\/li>\n\n\n\n<li>Nuove ipotesi di conversione del permesso di soggiorno.<\/li>\n\n\n\n<li>Modiche al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.<\/li>\n\n\n\n<li>Riforma del sistema di accoglienza.<\/li>\n\n\n\n<li>Cittadinanza<\/li>\n\n\n\n<li>Porti e le acque territoriali.<\/li>\n\n\n\n<li>Riduzione dei termini per il trattenimento nei centri peri il rimpatrio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda il primo punto \u00e8 da sottolineare l\u2019intervento effettuato nel testo dell\u2019articolo 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286\/1998 che&nbsp;<strong>stabilisce il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l\u2019interessato, il rischio di tortura<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il nuovo decreto si precisa che tale divieto di espulsione vige&nbsp;<strong>anche<\/strong>&nbsp;<strong>nei confronti di coloro<\/strong>&nbsp;<strong>per&nbsp;<\/strong>cui vi \u00e8 il rischio di essere sottoposti, in caso di rimpatrio, a trattamenti inumani o degradanti e si introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della valutazione del rischio di tali violazione, precisa la norma, si tiene conto della natura e della effettivit\u00e0 dei vincoli familiari dell\u2019interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonch\u00e9 dell\u2019esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d\u2019origine.<br>Nelle suddette ipotesi, viene&nbsp;<strong>previsto il rilascio di permesso di soggiorno per&nbsp;<\/strong>protezione speciale, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, convertibile in lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda&nbsp;<strong>l\u2019iscrizione anagrafica<\/strong>, il nuovo decreto interviene in tale materia allo scopo di meglio definire la condizione giuridica dello straniero, allineando il quadro normativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020.<br>Con tale sentenza era stata dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019intero complesso normativo recato dall\u2019articolo 13, D.L. 113\/2018, che precludeva l\u2019iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. Con le&nbsp;<strong>nuove norme<\/strong>&nbsp;viene riaffermato il diritto all\u2019iscrizione anagrafica&nbsp;<strong>per i&nbsp;<\/strong>richiedenti asilo, sia&nbsp;<strong>nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza<\/strong>, nel caso di&nbsp;<strong>richiedenti ospitati&nbsp;<\/strong>nei centri,&nbsp;<strong>disciplinate le relative modalit\u00e0 e<\/strong>&nbsp;<strong>regolato anche il rilascio della carta d\u2019identit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della&nbsp;<strong>convertibilit\u00e0 dei permessi di soggiorni in motivi di lavoro<\/strong>. La soluzione adottata, individua specifiche&nbsp;<strong>tipologie<\/strong>&nbsp;di permessi di soggiorno per le quali \u00e8 ammessa&nbsp;<strong>la conversione in permesso di&nbsp;<\/strong>soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei&nbsp;<strong>permessi di soggiorno per protezione speciale<\/strong>&nbsp;(ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica),&nbsp;<strong>per calamit\u00e0<\/strong>,&nbsp;<strong>per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attivit\u00e0 sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Le nuove ipotesi di conversione consentiranno di non vanificare percorsi di integrazione gi\u00e0 in corso e di evitare l\u2019incremento di situazioni di irregolarit\u00e0 e, quindi, di insicurezza, sul territorio nazionale e sul mercato del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo decreto apporta alcune&nbsp;<strong>modifiche<\/strong>&nbsp;al procedimento per il&nbsp;<strong>riconoscimento della protezione&nbsp;<\/strong>internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare&nbsp;<strong>vengono riscritte le norme relative all\u2019esame prioritario e alla procedura accelerata&nbsp;<\/strong>chiarendo la diversa funzione e struttura dei due istituti:&nbsp;<strong>l\u2019esame prioritario \u00e8 diretto a rendere pi\u00f9 celere il procedimento&nbsp;<\/strong>al fine<\/p>\n\n\n\n<p>di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili;&nbsp;<strong>la&nbsp;<\/strong>procedura accelerata, invece, riguarda casi in cui pu\u00f2 presumersi un uso strumentale della domanda e sono previsti termini precisi e pi\u00f9 stringenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento reca poi una ampia&nbsp;<strong>riforma del sistema di accoglienza ripristinando la possibilit\u00e0 di ospitare all\u2019interno del sistema di accoglienza anche i richiedenti asilo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attuale SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati ) viene sostituito dal&nbsp;<strong>nuovo Sistema di Accoglienza e Integrazione<\/strong>, all\u2019interno del quale potranno essere inseriti, oltre ai&nbsp;<strong>minori stranieri non accompagnati<\/strong>&nbsp;e ai&nbsp;<strong>titolari di protezione internazionale<\/strong>, anche&nbsp;<strong>i richiedenti asilo<\/strong>&nbsp;ed i&nbsp;<strong>titolari di<\/strong>&nbsp;<strong>una serie di altri permessi<\/strong>&nbsp;<strong>di soggiorno<\/strong>&nbsp;previsti dal Testo Unico sull\u2019immigrazione, ovvero:&nbsp;<strong>protezione speciale&nbsp;<\/strong>,<strong>cure<\/strong>&nbsp;<strong>mediche<\/strong>,&nbsp;<strong>protezione sociale<\/strong>, (art. 18),&nbsp;<strong>violenza domestica&nbsp;<\/strong>(art. 18-bis),&nbsp;<strong>calamit\u00e0&nbsp;<\/strong>(art. 20-bis),&nbsp;<strong>particolare sfruttamento lavorativo<\/strong>&nbsp;\u2018art. 22, comma 12-quater),&nbsp;<strong>atti di particolare valore civile<\/strong>&nbsp;(art. 42-bis TU e casi speciali, di cui all\u2019art. 1, comma 9, DL n.113\/2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo decreto prevede che la struttura del Sistema di accoglienza e integrazione si articoli in&nbsp;<strong>due livelli di prestazioni<\/strong>, di cui&nbsp;<strong>il primo<\/strong>&nbsp;\u00e8&nbsp;<strong>dedicato ai richiedenti protezione internazionale<\/strong>, mentre&nbsp;<strong>il secondo<\/strong>&nbsp;\u00e8&nbsp;<strong>relativo ai titolari di protezione e di altri permessi speciali e prevede servizi aggiuntivi, quali l\u2019orientamento al lavoro e la formazione professionale previsti dall\u2019ente locale nei programmi dedicati all\u2019accoglienza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<strong>termine di definizione dei procedimenti aventi ad oggetto<\/strong>&nbsp;<strong>la richiesta di cittadinanza italiana<\/strong>&nbsp;portato con il primo Decreto Sicurezza a 48 mesi, viene&nbsp;<strong>ridotto a 36 mesi<\/strong>: il nuovo termine, che \u00e8 espressamente qualificato come \u201c<strong>termine massimo<\/strong>\u201d e che decorre dalla presentazione della domanda,&nbsp;<strong>sar\u00e0 applicabile solo alle richieste di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge contenente la modifica normativa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per ci\u00f2 che riguarda i<strong>&nbsp;porti e le acque territoriali<\/strong>&nbsp;i Decreti Sicurezza, ed in particolare con il DL n.53\/2019, avevano introdotto una serie di norme volte, attraverso l\u2019estensione dei poteri di intervento del Ministero dell\u2019Interno ed un gravoso sistema sanzionatorio, ad inibire gli spazi di agibilit\u00e0 nelle acque territoriali delle organizzazioni non governative impegnate sul fronte dei soccorsi in mare.&nbsp;<strong>Con il nuovo decreto il potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi permane nella competenza del Ministro dell\u2019Interno<\/strong>, il quale viene&nbsp;<strong>per\u00f2<\/strong>&nbsp;chiamato ad agire&nbsp;<strong>previa informazione al Presidente del Consiglio e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Difesa<\/strong>. Nella nuova formulazione delle disposizioni di legge viene specificato che esse&nbsp;<strong>non trovano applicazione \u201cnell\u2019ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorit\u00e0 per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonch\u00e9 dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalit\u00e0 organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo articolo interviene anche sul&nbsp;<strong>trattamento sanzionatorio<\/strong>&nbsp;previsto in caso di&nbsp;<strong>violazione dei&nbsp;<\/strong>divieti, prevedendo una&nbsp;<strong>multa da<\/strong>10.000 ai 50.000 euro, accanto alla&nbsp;<strong>reclusione fino a due anni<\/strong>&nbsp;a carico del&nbsp;<strong>comandante dell\u2019imbarcazione che abbia violato i<\/strong>&nbsp;divieti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riduzione dei termini per il trattenimento nei centri per il rimpatrio<\/strong>&nbsp;In materia di trattenimento dei cittadini stranieri in strutture di permanenza per il rimpatrio, il decreto appronta un\u2019articolata serie di&nbsp;<strong>misure dirette<\/strong>, da un lato,&nbsp;<strong>a&nbsp;<\/strong>ridurre i tempi massimi di trattenimento (da 180&nbsp;<strong>a 90 giorni<\/strong>,&nbsp;<strong>prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese&nbsp;<\/strong>con cui l\u2019Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri), dall\u2019altro a&nbsp;<strong>definire norme di garanzia&nbsp;<\/strong>dei diritti delle persone trattenute.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Blog post excerpt [1-2 lines]. 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